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TARSU

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Perchè si paga

La tassa è dovuta per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. E' applicata nelle zone costituite dal centro abitato,  e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. E' corrisposta in base a tariffa per metro quadrato ed è commisurata ad anno solare.
I proventi della tassa  garantiscono la copertura dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gestione del Servizio

Il Comune di San Gavino Monreale garantisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso la Società EUROGEST s.a.s., con sede a San Gavino - Zona PIP.
Per scaricare il calendario della raccolta differenziata anno 2010 clicca qui.
Per prenotare il servizio di ritiro ingombranti clicca qui.

Sportello per l'utente

Il Comune ha attivato presso la sede comunale il seguente orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’Ufficio Tecnico per quanto attiene lo svolgimento del servizio di raccolta e presso l’Ufficio Tributi per quanto attiene l'applicazione della tassa.

Chi deve pagare

La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile o chiunque usufruisca di una occupazione che possa produrre rifiuti. 

Pagamento della tassa

Il pagamento della tassa avviene, di norma, tramite il Concessionario della Riscossione che, per la provincia di Cagliari è EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. e per il Comune di San Gavino sono operativi gli sportelli di:
- Sanluri - c/o Banca di Sassari - Via C. Felice 300 - Tel. 070/9307877
- Villacidro - Via Regione Sarda, 56 - Tel. 070/932059.
Il contribuente, può effettuare il pagamento in 4 rate o in un'unica soluzione secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento o nella cartella che gli viene recapitata.

Denunce

Il contribuente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione, deve presentare apposita denuncia:

  • di inizio occupazione o detenzione delle superfici dei locali o aree tassabili;
  • di variazione in seguito  all'aumento  delle superfici occupate o tenute a disposizione rispetto alle unità immobiliari precedentemente denunciate.

Qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

Cessazione

In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell’anno, va presentata un’apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

- se l’utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;

- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall’utente subentrante o a seguito di recupero d’ufficio.

Come e dove presentare le denunce

La denuncia, sugli appositi moduli predisposti e distribuiti dal Comune, deve essere presentata o spedita con posta ordinaria, all'Ufficio Tributi del Comune. (Per stampare la modulistica necessaria da questo sito clicca qui)

Determinazione delle superfici tassabili

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.

Deliberazioni di tariffa

Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Locali ed aree tassabili

Ai fini dell’applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque uso adibiti, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

In particolare si considerano tassabili:

a) tutti i vani delle abitazioni civili, sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, etc.), compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc.);

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado (uffici, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, etc.);

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, sportive e ricreative a carattere ricreativo, politica, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitari Locali, delle caserme, stazioni, etc.;

g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini etc.);

Locali ed aree non utilizzate

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di almeno un allaccio di rete. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti

Ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell’anno.

In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;

b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri 1,5.

c) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti, resta salva l’applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibita ad attività sportiva;

d) fabbricati non agibili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione.

e) le aree adibite a verde;

f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Locali non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

A norma dell’art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

Attività

%
di detassazione

Officine meccaniche,elettrauto, autocarrozzerie, verniciature

85%

Marmisti, ceramisti, manufatti in cemento, e materiali edili

85%

Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli ecc), fabbricazione mobili in legno e tessuti, produzione di materie plastiche, vetro

85%

Trasformazione di ferro e acciaio

85%

Tipografie artigiane e fabbricazione di prodotti chimici

40%

Studi medici

40%

Tintorie e lavanderie

30%

Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.

Riduzione di tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei seguenti casi:

a) di 1/3 per le abitazione con unico occupante;

b) di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;

c) di 1/3 per le abitazioni di utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), risieda o dimori per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territori nazionale;

d) di 1/3 per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività rilasciata dai competenti organi;

e) del 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all’applicazione delle riduzioni di cui al precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall’anno successivo.

Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni previste per l’applicazione della tariffa ridotta entro il 20 gennaio di ciascun anno. In difetto il comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all’applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Altre riduzioni tariffarie

Su istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi, sono concesse le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l’attività medesima:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del. 20%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano, per composizione merceologica, essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tariffa è ridotta nella misura del 20%;

c) per i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene spese di funzionamento, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l’effettivo vantaggio per il servizio stesso. 

Normativa

·        Regolamento comunale per l'applicazione della tassa

·        D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

 

 

 

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