|
TARSU
TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI
Perchè
si paga
La tassa è dovuta per il servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. E' applicata
nelle zone costituite dal centro abitato, e nelle zone del territorio
comunale con insediamenti sparsi. E' corrisposta in base a tariffa per metro
quadrato ed è commisurata ad anno solare.
I proventi della tassa garantiscono la copertura dei
costi per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
Gestione
del Servizio
Il Comune di San Gavino Monreale garantisce la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso la Società
EUROGEST s.a.s., con sede a San Gavino - Zona PIP.
Per scaricare il calendario della raccolta differenziata anno 2010 clicca qui.
Per prenotare il servizio di ritiro ingombranti clicca qui.
Sportello
per l'utente
Il
Comune ha attivato presso la sede comunale il seguente orario di apertura al
pubblico: tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il
Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’Ufficio Tecnico per
quanto attiene lo svolgimento del servizio di raccolta e presso l’Ufficio
Tributi per quanto attiene l'applicazione della tassa.
Chi
deve pagare
La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a
qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed
aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione
una casa, un negozio o qualsiasi immobile o chiunque usufruisca di una
occupazione che possa produrre rifiuti.
Pagamento
della tassa
Il
pagamento della tassa avviene, di norma, tramite il Concessionario della
Riscossione che, per la provincia di Cagliari è EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. e
per il Comune di San Gavino sono operativi gli sportelli di:
- Sanluri - c/o Banca di Sassari - Via C. Felice 300 - Tel. 070/9307877
- Villacidro - Via Regione Sarda, 56 - Tel. 070/932059.
Il contribuente, può effettuare il pagamento in 4 rate o in un'unica
soluzione secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento o nella
cartella che gli viene recapitata.
Denunce
Il
contribuente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'occupazione/detenzione, deve presentare apposita denuncia:
- di
inizio occupazione o detenzione delle superfici dei locali o aree
tassabili;
- di
variazione in seguito all'aumento delle superfici occupate o
tenute a disposizione rispetto alle unità immobiliari precedentemente
denunciate.
Qualora
le condizioni di tassabilità rimangano invariate, la denuncia ha effetto
anche per gli anni successivi.
Cessazione
In caso di cessazione totale o parziale della occupazione,
della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell’anno, va
presentata un’apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto
all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive
nei seguenti casi:
- se l’utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia
di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o
la conduzione delle aree o dei locali;
- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata
comunque assolta dall’utente subentrante o a seguito di recupero d’ufficio.
Come
e dove presentare le denunce
La
denuncia, sugli appositi moduli predisposti e distribuiti dal Comune, deve
essere presentata o spedita con posta ordinaria, all'Ufficio Tributi del
Comune. (Per stampare la modulistica necessaria da questo sito clicca qui)
Determinazione
delle superfici tassabili
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno
dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di
costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.
Deliberazioni
di tariffa
Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di
superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare
nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto
si intendono prorogate le tariffe vigenti.
Locali
ed aree tassabili
Ai fini dell’applicazione della tassa si considerano locali
tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque uso adibiti,
anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti
urbani o assimilati agli urbani.
In particolare si considerano tassabili:
a) tutti i vani delle abitazioni civili, sia principali
(camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione,
corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, etc.), compresi quelli delle
dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del
fabbricato (rimesse, autorimesse, etc.);
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a
studi professionali, legali, tecnici, sanitari di ragioneria, fotografici o a
botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori
autonomi non individuati ed elencati separatamente;
c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad
esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande,
ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme,
case di pena osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali
comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi
stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle
cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno
della cabina poggiante al suolo;
d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a
circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili
esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
e) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati,
delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole
di ogni ordine e grado (uffici, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori,
refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, etc.);
f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati
per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle
associazioni di natura esclusivamente culturale, sportive e ricreative a
carattere ricreativo, politica, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed
associazioni di patronato, delle Unità Sanitari Locali, delle caserme,
stazioni, etc.;
g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati
per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali,
artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti
urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini etc.);
Locali
ed aree non utilizzate
La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono
utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di
abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di almeno un
allaccio di rete. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si
considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti,
attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione
per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
Locali
ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti
Ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono
soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per
la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o
perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso
dell’anno.
In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non
assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti
tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos
e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di
materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a
metri 1,5.
c) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre
e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti, resta
salva l’applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi,
comunque non direttamente adibita ad attività sportiva;
d) fabbricati non agibili, purché tale circostanza risulti da
idonea documentazione.
e) le aree adibite a verde;
f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili
abitazioni.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia
originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente
rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Locali
non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi
A norma dell’art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte
di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione
si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non
assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Ai fini della determinazione della superficie non tassabile
per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si
applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le
seguenti percentuali di riduzione:
|
Attività
|
% di detassazione
|
|
Officine meccaniche,elettrauto, autocarrozzerie, verniciature
|
85%
|
|
Marmisti, ceramisti, manufatti in cemento, e materiali edili
|
85%
|
|
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli ecc),
fabbricazione mobili in legno e tessuti, produzione di materie plastiche, vetro
|
85%
|
|
Trasformazione di ferro e acciaio
|
85%
|
|
Tipografie artigiane e fabbricazione di prodotti chimici
|
40%
|
|
Studi medici
|
40%
|
|
Tintorie e lavanderie
|
30%
|
Per le attività non indicate nel comma precedente e per le
quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono
rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.
Riduzione
di tariffe per particolari condizioni di uso
La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei seguenti casi:
a) di 1/3 per le abitazione con unico occupante;
b) di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione,
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
c) di 1/3 per le abitazioni di utente che, trovandosi nelle
condizioni di cui alla lettera b), risieda o dimori per più di sei mesi
all’anno, in località fuori del territori nazionale;
d) di 1/3 per i locali diversi dalle abitazioni ed aree
scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività
rilasciata dai competenti organi;
e) del 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte
abitativa delle costruzioni rurali;
Le riduzioni sono concesse su domanda degli interessati,
debitamente documentata, e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di
tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all’applicazione delle
riduzioni di cui al precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I
suoi effetti decorrono dall’anno successivo.
Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle
condizioni previste per l’applicazione della tariffa ridotta entro il 20
gennaio di ciascun anno. In difetto il comune provvede al recupero del
maggior tributo dovuto, all’applicazione degli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
Altre
riduzioni tariffarie
Su istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali
e di servizi, sono concesse le seguenti riduzioni della tariffa unitaria
relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l’attività medesima:
a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per
le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi
tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti
od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo
smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la
tariffa ordinaria è ridotta del. 20%;
b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per
le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti
quantità di rifiuti che possano, per composizione merceologica, essere
utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie,
dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tariffa è
ridotta nella misura del 20%;
c) per i locali e le aree adibite a servizi per i quali il
Comune sostiene spese di funzionamento, la tariffa è ridotta nella misura del
50%.
le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli
interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con
decorrenza dall’anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b)
le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente
ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l’effettivo vantaggio
per il servizio stesso.
Normativa
·
Regolamento comunale
per l'applicazione della tassa
·
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
|