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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Gli immobili soggetti all' ICI
Sono soggetti all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili ed i
terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali od alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività dell’impresa.
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Determinazione dell’ICI
L’imposta è determinata
applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune, in
misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di
alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie di immobili.
Le aliquote
Aliquote in vigore, approvate dal
Consiglio Comunale:
- l’aliquota ordinaria del 7 per mille;
- l’aliquota ridotta del 4,5 per mille, per le abitazioni principali
(aventi categoria catastale A1, A8 e A9), le aree fabbricabili e i
terreni agricoli;
- la detrazione sulla abitazione principale pari a € 103,29.
La base imponibile
Per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto. continua -->
L’abitazione principale
Per
abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona
fisica residente nel comune, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano
abitualmente. A decorrere dall'anno 2008 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilare dal Comune con regolamento, è esclusa l'Imposta Comunale sugli Immobili.
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La dichiarazione Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ICI soltanto nei seguenti casi:
1) quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione d'imposta;
2) quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche, ovvero riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.
La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
il possesso o le modificazioni si sono verificate.
Il
modello di dichiarazione approvato dal competente Ministero, da compilare in tre copie, è a disposizione
gratuitamente presso l’Ufficio Tributi del Comune o scaricabile da qui
(Formato pdf)
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Chi deve pagare
Sono tenuti al pagamento dell’ICI il proprietario di immobili
(fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) od il titolare del
diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
sugli stessi, anche se non residente in Italia o se non hanno ivi la
sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività
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Guida al versamento
Un
sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione ICI
prevede i seguenti passi: - verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni
anno; - verifica del pagamento della prima rata a giugno; - verifica della propria situazione nel secondo semestre
dell’anno in corso; - verifica all’atto del pagamento della seconda rata.
Quando si paga
L’imposta dovuta per l’intero anno in corso può essere versata:
1.
in un’unica soluzione,
entro il termine previsto per l’acconto (16 giugno), sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso. In tal
caso vanno segnate le caselle acconto e saldo nell’apposito bollettino
di versamento. 2. in due rate:
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Come si paga
Il versamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi
bollettini, distintamente per ogni comune nel cui territorio sono
ubicati gli immobili. Se il contribuente possiede più immobili nello
stesso comune il versamento è effettuato con unico bollettino.
Il versamento deve essere eseguito sul c/c postale n°
88677489
intestato a “EQUITALIA SARDEGNA SPA
– SAN GAVINO MONREALE - CA-ICI”.
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Ravvedimento operoso
Il
contribuente che non ha provveduto entro i termini ad un adempimento e
al versamento di un’imposta può, di propria iniziativa, “ravvedersi” –
entro un anno – regolarizzando la propria posizione con l’applicazione
di sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso è applicabile purché la
violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il
contribuente abbia già avuto formale conoscenza.
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Normativa di riferimento
Per
saperne di più Si
segnalano alcuni link utili di approfondimento sull'I.C.I. presenti in
internet:
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