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I.C.I

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GUIDA INFORMATIVA

 

A cura dell’Ufficio Tributi  del Comune di San Gavino Monreale

 

GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL’ICI

                Sono soggetti all’imposta i fabbricati, le  aree fabbricabili ed i terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

             Sono esenti dall’imposta alcune tipologie di immobili:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, ecc., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a F/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali ed assistenziale;

- i fabbricati e le loro pertinenze di proprietà della Santa Sede e quelli destinati esclusivamente all’esercizio di culto;

- terreni incolti ed I piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa, se non sono aree fabbricabili.

            L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

 

Sono tenuti al pagamento dell’ICI il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) od il titolare del diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residente in Italia o se non hanno  ivi  la  sede  legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività

         E’ soggetto d’imposta  I.C.I. il titolare di concessione  su aree demaniali, (art. 18, c.3 , legge finanziaria 2001).

 Il locatario nel caso di leasing immobiliare.

             Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell’imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare.

            Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l’immobile a cui i versamenti si riferiscono, che questi corrispondano all’intera proprietà dell’immobile

             Si fa  presente che costituisce diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del C.C. 

 

  • DETERMINAZIONE DELL’ICI

  Ø             L’imposta è determinata applicando alla base imponibile   l’aliquota stabilita dal Comune, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di immobili.

  

  • Le aliquote 2011

Il Consiglio Comunale in data 18/05/2011 ha adottato la deliberazione n. 17 relativa alla aliquota ICI 2011, stabilendo:

 -         l’aliquota ordinaria del 7 per mille;

-         l’aliquota ridotta del 4,5 per mille, per
        - le abitazioni principali (aventi categoria catastale A1, A8 e A9);
        - le aree fabbricabili;
        - i terreni agricoli;

-         la detrazione sulla abitazione principale (aventi categoria catastale A1, A8 e A9), pari a € 103,291.

  

i fabbricati

Per i fabbricati, il valore è costituito da quello che risulta  applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto;

Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, l’obbligo di iscrizione catastale interviene entro 30gg dal giorno in cui tali fabbricati sono divenuti abitabili o utilizzabili.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale  i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

         La base imponibile per i fabbricati è data dall’intera rendita catastale in atti al 1° gennaio dell’anno d’imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata:

¨       per 140 se si tratta fabbricati classificabili nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.).

¨       per 100 se si tratta fabbricati classificabili nei gruppi catastali A (abitazioni), C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1.

¨       Per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici) e  nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri ecc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizzano i costi contabili)

¨       Per 34 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

     Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cui degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’imposta è ridotta del 50% per cento, per il periodo dell’anno nel quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15.

 le Aree fabbricabili

            Per area fabbricabile si intende  l’area  utilizzabile  a scopo  edificatorio  in  base agli strumenti urbanistici generali.

            La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

            Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento Comunale sulle aree.

 In caso di edificazione dell’area, di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

Le aree, possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sulle quali persiste l’esercizio di attività dirette alla  coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di  animali, sono considerate terreni agricoli .

 I terreni agricoli

            Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alla coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame ed attività connesse, la trasformazione ed alienazione del prodotto agricolo, se rientranti nell’esercizio della normale agricoltura.. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell’applicazione dell’ICI, i terreni incolti oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo.

         La base imponibile per i terreni è data dal “reddito dominicale” risultante in catasto in atti al 1° gennaio dell’anno d’imposta, rivalutata del 25% e moltiplicato per 75.

             I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a)     del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b)    del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c)   del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

 

                Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. A titolo esemplificativo:

a)      abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)      abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)      alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo delle Case Popolari;

d)      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);

e)      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, nella misura di una sola per ogni categoria catastale tra C2, C6 e C7, anche se le stesse siano distintamente iscritte in catasto.  Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, nonché le altre categorie ammesse dalla legge, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche si un quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

A decorrere dall'anno 2008 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, è esclusa l'imposta Comunale sugli Immobili.
    L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ICI soltanto nei seguenti casi:
    1) quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione d'imposta;
    2) quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche, ovvero riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.

La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso o le modificazioni si sono verificate.

 Il modello di dichiarazione approvato dal competente Ministero, da compilare in tre copie, è a disposizione gratuitamente presso l’Ufficio Tributi del Comune o scaricabile da qui (Formato pdf)

La dichiarazione ICI, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modifiche nei dati ed elementi dichiarati, dalle quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Un’eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte, contenenti beni immobili, aperte dopo il 25 ottobre 2001, (art.15, comma 2, Legge n° 383 del 18 ottobre 2001), per le quali gli eredi ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.

            Le dichiarazioni possono essere:

  • spedite per posta, con raccomandata, al Servizio Tributi, Via Trento, n°2, San Gavino Monreale;

  • consegnate a mano all’Ufficio Tributi del Comune di San Gavino Monreale, Via Trento, n°2, San Gavino Monreale, dal lunedì al venerdì ore 11,00-ore 13,00 e il lunedì anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

 

 

  • Guida al versamento

Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione ICI prevede i seguenti passi:

-      verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno;  

-        verifica del pagamento della prima rata a giugno;

-         verifica della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso;

-         verifica all’atto del pagamento della seconda rata.

Non si è tenuti al pagamento se l'ICI calcolata è inferiore a euro 3,00.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

     L’imposta dovuta per l’intero anno in corso  può essere versata:

  •       IN DUE RATE

    - PRIMA RATA DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO :

v      Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nell'anno precedente;

v      Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l’imposta dovuta per i 12 mesi dell’anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel  primo semestre del corrente anno.

                - SECONDA RATA DA VERSARE DAL 1° DICEMBRE AL 16 DICEMBRE:

              v      Si versa a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni
                    in vigore, con eventuale conguaglio della prima rata versata.

  •       IN UN'UNICA SOLUZIONE:, entro il 16 giugno, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza.

    Le persone fisiche non residenti nello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro il  16 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di interessi nella misura del 3%.

                   

                Il versamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini, distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se il contribuente possiede più immobili nello stesso comune il versamento è effettuato con unico bollettino.
    Dall'anno 2008 ciascun comune ha un n° di c/c postale apposito.

                Il versamento deve essere eseguito sul c.c. postale n° 3285698 intestato a “COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - TRIBUTI LOCALI”.

                I bollettini ICI sono in distribuzione gratuita e il versamento può essere effettuato presso:

    -        gli sportelli postali

    -        il concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove sono ubicati gli immobili

    -        le banche convenzionate con i concessionari

                Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare i versamenti col modello F24 per tutti i comuni del territorio nazionale, con i seguenti Codici Tributo:
    - 3901 per l'abitazione principale
    - 3902 per i terreni agricoli
    - 3903 per le aree fabbricabili
    - 3904 per gli altri fabbricati
    - 3906 per interessi
    - 3907 per sanzioni

      

    • il RAVVEDIMENTO OPEROSO

             Il contribuente che non ha provveduto entro i termini ad un adempimento e al versamento di un’imposta può, di propria iniziativa, “ravvedersi” – entro un anno – regolarizzando la propria posizione con l’applicazione di sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso è applicabile purché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia già avuto formale conoscenza.

    Ravvedimento del mancato o irregolare versamento, la sanzione “ordinaria” è ridotta:

    a) al 2,50% (1/12 del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;

    b) al 3% (1/10 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia Ici relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.

    Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:

     imposta + sanzione+ interessi  di mora :

    imposta = importo non pagato

    sanzione= 2,5% dell’imposta in caso di pagamento entro 30 dalla scadenza di legge.

                     = 3% dell’imposta in caso di pagamento oltre i 30 giorni ma entro la scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi

    interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento. Il tasso da applicare del 1%.

    Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (1%) con maturazione giorno per giorno.

      Ravvedimento dell’omessa dichiarazione, la sanzione “ordinaria è ridotta”:

     a) al 8,33% (1/12 del 100%), con un minimo di € 4,30 (1/12 di € 51,65), da calcolare sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, se la dichiarazione Ici viene presentata con un ritardo di 90 giorni dalla scadenza;

    b) al 20% (1/5 del 100%), con un minimo di € 10,33 (1/5 di € 51,65), da calcolare sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, se la dichiarazione Ici viene presentata entro il termine della successiva dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione.

     Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 10% (1/5 del 50%), calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre agli interessi.

    Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione ICI, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più punibili.

    TIPO DI VIOLAZIONE

    TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO

    SANZIONE RIDOTTA

    Omesso o parziale versamento
    (di acconto, saldo, rata)

    Entro i 30 giorni successivi dalla scadenza (termine breve)

    2,5% dell’imposta non versata (30% ridotta di 1/12)

    Omesso o parziale versamento
    (di acconto,saldo, rata)

    Oltre i 30 giorni successivi ed entro un anno dalla scadenza (termine lungo)

    3% dell’imposta non versata
    (30% ridotta di 1/10
    )

    Dichiarazione infedele
    (iniziale o di Variazione)

    Entro i 30 giorni successivi dalla scadenza (termine breve)

    4,17% dell’imposta dovuta
    (50% ridotta 1/12 sul maggiore tributo)

    Dichiarazione infedele
    (iniziale o di variazione)

    Oltre i 30 giorni successivi ed entro un anno dalla scadenza (termine lungo)

    5% dell’imposta dovuta (50% ridotta 1/10 sul maggiore tributo)

    Omessa dichiarazione di variazione (incidente sul tributo)

    Entro i 90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione

    8,33% dell’imposta dovuta (100% ridotta 1/12 sul maggior tributo, con un minimo di € 51,65)

    Omessa dichiarazione di variazione
    (incidente sul tributo)

    Oltre i 90 giorni ed entro l’anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione

    20% dell’imposta dovuta
    (100% ridotta 1/5 sul maggior tributo, con un minimo di € 51,65)

    Errori formali che non incidono sul tributo dovuto.

    3 mesi dall’errore

    Nessuna sanzione

 

Sito autogestito dall'Ufficio Tributi del Comune di San Gavino Monreale

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