Partita IVA 00611440926 |
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Scaricabile in Formato Doc (120 kb) I.C.I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GUIDA INFORMATIVA
A cura dell’Ufficio Tributi del Comune di San Gavino Monreale
Sono soggetti all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono esenti dall’imposta alcune tipologie di immobili: - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, ecc., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a F/9; - i fabbricati con destinazione ad usi culturali ed assistenziale; - i fabbricati e le loro pertinenze di proprietà della Santa Sede e quelli destinati esclusivamente all’esercizio di culto; - terreni incolti ed I piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa, se non sono aree fabbricabili. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Sono tenuti al pagamento dell’ICI il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) od il titolare del diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residente in Italia o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività E’ soggetto d’imposta I.C.I. il titolare di concessione su aree demaniali, (art. 18, c.3 , legge finanziaria 2001).
Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell’imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l’immobile a cui i versamenti si riferiscono, che questi corrispondano all’intera proprietà dell’immobile Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del C.C.
Ø L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di immobili.
Il Consiglio Comunale in data 18/05/2011 ha adottato la deliberazione n. 17 relativa alla aliquota ICI 2011, stabilendo: - l’aliquota ordinaria del 7 per mille;
-
l’aliquota ridotta del 4,5 per mille, per - la detrazione sulla abitazione principale (aventi categoria catastale A1, A8 e A9), pari a € 103,291.
i fabbricati Per i fabbricati, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto; Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, l’obbligo di iscrizione catastale interviene entro 30gg dal giorno in cui tali fabbricati sono divenuti abitabili o utilizzabili. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La base imponibile per i fabbricati è data dall’intera rendita catastale in atti al 1° gennaio dell’anno d’imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata: ¨ per 140 se si tratta fabbricati classificabili nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). ¨ per 100 se si tratta fabbricati classificabili nei gruppi catastali A (abitazioni), C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1. ¨ Per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri ecc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizzano i costi contabili) ¨ Per 34 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cui
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non
sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria,
l’imposta è ridotta del 50% per cento, per il periodo dell’anno nel quale
sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15. le Aree fabbricabili Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta. Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento Comunale sulle aree. In caso di edificazione dell’area, di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera. Le aree, possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sulle quali persiste l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, sono considerate terreni agricoli . I terreni agricoli Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alla coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame ed attività connesse, la trasformazione ed alienazione del prodotto agricolo, se rientranti nell’esercizio della normale agricoltura.. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell’applicazione dell’ICI, i terreni incolti oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo. La base imponibile per i terreni è data dal “reddito dominicale” risultante in catasto in atti al 1° gennaio dell’anno d’imposta, rivalutata del 25% e moltiplicato per 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
200 milioni di
lire e fino a 250 milioni di lire.
Per abitazione
principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente
nel comune, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto
reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. A titolo esemplificativo:
a)
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b)
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative
edilizie
a proprietà indivisa;
c)
alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo delle Case Popolari;
d)
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti
fino al secondo grado);
e)
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Agli effetti
dell’applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti
dell’abitazione principale le sue pertinenze, nella misura di una sola
per ogni categoria catastale tra C2, C6 e C7, anche se le stesse siano
distintamente iscritte in catasto. Per pertinenza si intende il garage o box o
posto auto, la soffitta, la cantina, nonché le altre categorie ammesse dalla
legge, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
è sita l’abitazione principale.
L’assimilazione
opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche si un quota parte,
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione. A decorrere dall'anno 2008 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, è esclusa l'imposta Comunale sugli Immobili.
Il contribuente è
tenuto a presentare la dichiarazione ICI soltanto nei seguenti casi:
La dichiarazione ICI
deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui il possesso o le modificazioni si sono
verificate.
Il modello di dichiarazione approvato dal competente Ministero, da compilare in tre
copie, è a disposizione gratuitamente presso l’Ufficio Tributi del Comune o scaricabile da qui
(Formato pdf)
La dichiarazione ICI, una volta presentata, ha effetto anche
per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modifiche nei dati
ed elementi dichiarati, dalle quali consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta.
Un’eccezione è
costituita dalle successioni per causa di morte, contenenti beni immobili,
aperte dopo il 25 ottobre 2001, (art.15, comma 2, Legge n° 383 del 18 ottobre
2001), per le quali gli eredi ed i legatari non sono obbligati a presentare la
dichiarazione ICI.
Le dichiarazioni possono essere: spedite per posta, con raccomandata, al Servizio Tributi, Via Trento, n°2,
San Gavino Monreale;
consegnate a mano all’Ufficio Tributi del Comune di San Gavino Monreale, Via
Trento, n°2, San Gavino Monreale, dal lunedì al venerdì ore 11,00-ore 13,00
e il lunedì anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Guida al versamento
Un sistema semplice
per affrontare il calcolo della propria posizione ICI prevede i seguenti passi:
- - verifica del pagamento della prima rata a giugno; - verifica della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso; - verifica all’atto del pagamento della seconda rata. Non si è tenuti al pagamento se l'ICI calcolata è inferiore a euro 3,00. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta dovuta per l’intero anno in corso può essere versata:
v Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nell'anno precedente; v Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l’imposta dovuta per i 12 mesi dell’anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. - SECONDA RATA DA VERSARE DAL 1° DICEMBRE AL 16 DICEMBRE:v Si versa a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni in vigore, con eventuale conguaglio della prima rata versata.
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